ROMA\ aise\21/04/2017 – L’Italia, ricordano gli On. Borghese e Merlo nella presentazione di un testo di legge, “è la quinta destinazione turistica per numero di visitatori e per spesa per i turisti internazionali”. Occorre dunque “adoperarsi per portare la classifica turistica dell’Italia in una posizione migliore, visto che ci hanno scavalcato Paesi a noi vicini che una volta erano meno frequentati del nostro”. È stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge “Introduzione dell’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.?917, in materia di credito d’imposta per la vendita di pacchetti turistici a turisti stranieri o italiani residenti all’estero”. Il testo, che dovrà iniziare l’iter dalla sede referente, sarà sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Attività Produttive, Politiche Ue e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Obiettivo dell’iniziativa quello di promuovere l’offerta turistica italiana.
In base ad uno studio della Banca d’Italia “nel 2013 la spesa turistica internazionale è stata di 130 miliardi di euro negli Usa, 47 in Spagna, 43 in Francia, 39 in Cina e di meno di 33 in Italia. Pazienza per l’America e per la Cina, che hanno dimensioni non paragonabili, ma la Spagna e la Francia una volta erano dietro di noi. E ci tallona la Thailandia con 32 miliardi di introiti dai turisti stranieri. La classifica è differente se anziché i soldi si misurano con l’affluenza nel Paese visitato dalle persone”.
“Al momento – continuano Merlo e Borghese – in base al numero di turisti, al primo posto figura la Spagna compresa di tutte le sue isole, seguita dalla Francia (85 milioni), da Usa (70 milioni), e Cina (56 milioni). L’Italia per quanto riguarda il flusso di turismo estero si posiziona comunque al quinto posto con 48 milioni di turisti internazionali, seguita dalla Turchia (38 milioni). Col tempo sono cambiate le caratteristiche dei viaggi dei turisti stranieri in Italia: sono aumentati i viaggiatori ma è diminuita la durata media del viaggio, mentre è cresciuta la spesa giornaliera media. Proprio per tale ragione il mio pensiero è rivolto a quel turismo che può mantenere alto il valore delle bellezze italiane che devono essere conosciute e apprezzate sia dagli italiani residenti all’estero sia dagli stranieri che desiderano venire a conoscerle. Nel periodo che intercorre dall’anno 2015 al 2016, i viaggiatori internazionali sono diminuiti del 4 per cento in media all’anno e la spesa del 7 per cento. Progressivamente si è ridotta la quota di mercato internazionale delle principali destinazioni turistiche come la Francia, 8 (per la situazione del terrorismo) e degli Usa, mentre si sono sviluppate le nuove mete asiatiche: in particolare Cina e Thailandia, e poi Malaysia e India e continente Australiano”.
“Sono cambiate le tendenze riguardanti il turismo anche per le quote di mercato della spesa mondiale: nel 2000 sul podio – spiegano Borghese e Merlo – figuravano rispettivamente Usa, Germania, Regno Unito, seguiti dal Giappone, mentre nel 2016 da indagini di mercato recenti si è verificato che chi spende di più sono i cinesi, seguiti da americani, tedeschi e russi”.
Obiettivo della proposta di legge quindi è quello di “sostenere e sviluppare il turismo in Italia dei turisti stranieri e degli italiani residenti all’estero, prevedendo agevolazioni fiscali per la vendita di pacchetti turistici speciali organizzati dai tour operators italiani posti in vendita a un prezzo forfetario, che pur essendo costituiti servizi diversi servizi (prestazioni alberghiere e di ristorazione, trasporto, escursioni, assistenza di personale specializzato, guide ed altri servizi) vengono considerati, ai fini sia civilistici sia fiscali, come un’unica prestazione”.
“Le agenzie di viaggio che propongono pacchetti turistici in convenzione e che emettono le fatture, in base all’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l’indicazione di un corrispettivo complessivo per la prestazione di servizi unici, da cui discendono il divieto dell’elencazione analitica nelle stesse fatture dei costi unitari relativi ai singoli servizi, vengono pagate dagli acquirenti stranieri e dagli italiani residenti all’estero solo tramite carta di credito della banca del loro Paese o con carta di debito (pos). I turisti stranieri per poter beneficiare dell’agevolazione con pagamento con carta di credito dovranno presentare un documento giustificativo della spesa di vitto e alloggio sostenuta (fattura o ricevuta fiscale che sia)”. Infine, “le agenzie che propongono pacchetti turistici in convenzione beneficiano di un credito d’imposta per un importo non superiore al 15 per cento della spesa annua sostenuta in alta stagione e al 35 per cento in bassa stagione, fino ad un limite di euro 1.000 annui. In caso di acquisto dei pacchetti è inoltre riconosciuto un credito d’imposta per ciascun contribuente e familiari fiscalmente a carico pari al 70 per cento del prezzo del pacchetto”. Il testo si compone di tre articoli. “Art. 1. 1. Dopo l’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
“Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per pacchetti turistici). – 1. È attribuito un credito d’imposta per un importo non superiore al 15 per cento, elevato al 35 per cento in periodi di bassa stagione, degli oneri sostenuti dalle agenzie turistiche che ai sensi dell’articolo 34 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislative 23 maggio 2011, n. 79, propongono pacchetti turistici in convenzione con pagamento con carte di credito, comprensivi di vitto e alloggio, per vacanze effettuate in Italia, con un limite massimo pro capite di 1.000 euro annui per i turisti stranieri e per gli italiani residenti all’estero.
2. In caso di acquisto di un pacchetto turistico di cui al comma 1 da parte di turisti stranieri e di italiani residenti all’estero, è attribuito un credito d’imposta pari al 70 per cento del prezzo forfetario del pacchetto stesso”. Art. 2. 1. Le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 sono stabilite con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Art. 3. 1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. (aise)
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