C’ è un verdetto del giudice di Pace di Verona (sentenza 957/2016 del 5/4/2016 nel quale ha accolto il ricorso di un consumatore contro un tour operator.
“La malattia del cliente, diagnosticata dall’ospedale e medicalmente documentata, impedisce di fruire della vacanza-studio e la compagnia che lo ha organizzato deve, non solo, restituire i soldi incassati, ma anche gli interessi, poiché il creditore non può avvalersi della prestazione”, si legge nella sentenza documentata da Studio Cataldi, rivista specializzata..
Al cliente era stata diagnosticata una polmonite, documentata dall’ospedale, che aveva reso impossibile la partecipazione al viaggio. Ciò è stato sufficiente per un recesso unilaterale. infatti ” va applicata la regola dell’ex art. 1256 c.c.: l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.