Olio di oliva: guida alla lettura dell’etichetta
Le principali informazioni per conoscere il tipo di olio che si sta per acquistare sono la denominazione e la relativa dicitura obbligatoria che spiega il metodo di produzione.
Di seguito sono indicate le 4 tipologie commerciali di olio di oliva che si possono reperire in commercio secondo la legge [1] (in grassetto la denominazione e di seguito la relativa dicitura obbligatoria):
Olio extra vergine di oliva: olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
Olio di oliva vergine: olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
Olio di oliva raffinato: olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive;
Olio di sansa di oliva: olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive, oppure, olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.
Un’ulteriore piccola differenza qualitativa tra questi due oli risiede nell’informazione volontaria (ovvero non è obbligatoria riportarla in etichetta) sulla natura del processo meccanico utilizzato per l’estrazione: la prima spremitura a freddo e l’estrazione a freddo.
Sia per gli oli vergine che extra vergine le suddette informazioni volontarie si riferiscono a estrazioni meccaniche in frantoio effettuate esclusivamente al di sotto dei 27°C. La prima spremitura a freddo consiste nell’effettuare la prima fase del processo di estrazione con presse idrauliche tradizionali. L’estratto a freddo si produce in un frantoio che utilizza processi di lavorazione più moderni come la centrifugazione. Entrambi sono prodotti di elevata qualità ed eccellente valore nutrizionale.
L’olio di oliva raffinato e la sansa di oliva sono invece prodotti ottenuti (nel primo caso) o che possono essere ottenuti (nel secondo caso) con l’utilizzo di solventi chimici di estrazione. Questi hanno un valore economico ed un profilo nutrizionale decisamente inferiore rispetto all’olio extra vergine e vergine.
Analizziamo ora come individuare il luogo di raccolta e la sede del frantoio. La legge [1] obbliga il produttore a indicare in etichetta l’origine delle olive e il luogo di lavorazione nel caso di vergine ed extra vergine. Qualora lo stato in cui avviene sia la raccolta che la lavorazione in frantoio è uno stato dell’Unione, il produttore; può indicare semplicemente: ottenuto con oli (extra) vergini di oliva dell’Unione Europea.
Nel caso in cui il luogo di raccolta, invece, non corrisponda con il frantoio bisogna chiaramente indicare la provenienza delle olive ed il luogo di lavorazione, ad esempio: Olio (extra) vergine di oliva ottenuto nell’Unione da olive raccolte in Albania.
In sintesi, qualunque olio vergine ed extra vergine prodotto o commercializzato in Europa deve riportare in etichetta lo stato di provenienza delle olive e del frantoio [1]. Anche nel caso di miscele di olio è obbligatorio riportare tipologia e origine dei diversi olii di cui è composto il prodotto.
Altre importanti informazioni per comprendere il contenuto dell’etichetta sono le denominazioni di origine, le caratteristiche organolettiche e i valori di acidità.
Un olio extra vergine di oliva a marchio di origine DOP e IGP [3] riporta in etichetta i relativi loghi europei di denominazione di origine protetta DOP o indicazione geografica protetta IGP, con le relative informazioni sui luoghi di raccolta e lavorazione propri della denominazione.
Il produttore, unicamente per l’olio vergine e extra vergine può indicare le proprietà sensoriali (organolettiche) di gusto e/o odore, purché queste siano state analizzate secondo quanto prescritto dalla legge [4].
Infine le etichette degli oli di oliva possono riportare le informazioni analitiche su acidità, perossidi, cere e assorbimento UV, ovvero dei parametri qualitativi definiti e analizzati come prescritto dalla legge [4]. Non si può scegliere di inserire uno solo di questi parametri analitici in etichetta, ma devono essere riportati sempre tutti insieme.
[1] Reg. UE n. 29/2012. –
[2] Reg. CE n. 1234/2007.
[3] Reg. CE n. 510/2006. –
[4] Reg. CEE n. 2568/91.”