E se rubano la borsa al ristorante … ?!

da: StudioCataldi – Il diritto uotidiano_

Cosa succede se  tornando dal buffet scopriamo che la borsa lasciata appesa alla sedia non c’è  più o se il cappotto attaccato all’appendiabiti è sparito?

In sostanza, se ci viene sottratto un qualsiasi oggetto  personale mentre ci troviamo in un ristorante  è possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti al gestore del locale?

In teoria sì, perché  il gestore è responsabile per i furti  avvenuti all’interno del proprio locale, ma bisogna fare alcuni distinguo.

Le norme di riferimento sono quelle di cui  agli artt. 1783 e ss. del codice civile  che disciplinano la responsabilità dell’albergatore  e che vengono estese (dall’art. 1786 c.c.) anche ad altre categorie di imprenditori, tra cui i titolari di pensioni,  trattorie, stabilimenti balneari e simili.

Tuttavia, mentre l’obbligo che incombe sull’albergatore  ex art. 1783 c.c. per le cose portate in albergo dal cliente è più esteso  (salvo le limitazioni di cui all’art. 1785 c.c.), quello che incombe sul  ristoratore o il trattore, date le differenze strutturali delle due categorie nonché  le diverse modalità di godimento ed esecuzione delle prestazioni, è più  limitato.

La giurisprudenza ha precisato, in più  occasioni, che la responsabilità del  ristoratore per le cose non consegnate direttamente in custodia è circoscritta a quelle di cui è opportuno  liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, appunto,  il cappotto, la pelliccia, l’ombrello, il cappello, ecc.), mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che  porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto  (Cass. n. 8268/1987; Gdp Napoli n. 319/2015).

Nel primo caso, la responsabilità per i  beni, anche se non affidati alla custodia del titolare del locale, sussiste per l’eventuale furto di cappotti,  pellicce, ombrelli, cappelli (ecc.), mentre, nel secondo, per la  sottrazione (come anche la perdita o il deterioramento) di oggetti che rimangono sotto la sorveglianza del  proprietario (come la borsa, il portafogli o il cellulare ad esempio), il ristoratore non può rispondere.   

Così, nel tempo, la giurisprudenza ha  ritenuto sussistente la responsabilità “ex recepto” del ristoratore per il  soprabito rubato che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala del  ristorante (Cass. n. 10393/1991) e per il mancato ritrovamento di una pelliccia  consegnata al cameriere perché venisse portata nell’apposito guardaroba, in  quanto modalità di consegna tesa inequivocabilmente alla finalità della sua  custodia (Cass. n. 4445/1985).

Invece, è stato ritenuto configurabile il concorso di colpa del cliente per una  pelliccia sparita che il cliente stesso aveva chiesto al cameriere di un  ristorante sprovvisto di guardaroba di appendere ad un attaccapanni, situato in  luogo controllabile e accessibile dallo stesso. In tale ipotesi, infatti, ad  assumere rilievo, ai fini dell’affermazione della responsabilità, sono le  modalità e il contesto in cui il cliente ha consegnato la cosa al gestore dell’esercizio  o ai suoi dipendenti: se cioè egli ha inteso affidarla “alla loro custodia o se  essi si sono limitati a prestargli una cortesia  conforme agli usi, nel qual caso la responsabilità è quella limitata,  prevista dall’art. 1783 c.c.” (Cass. n. 1537/97).

Quanto  alla borsa, infine,  se la stessa rientra tra le cose poste sotto la sorveglianza diretta del  cliente, come ad esempio nel caso in cui si riponga accanto o sotto la sedia o appesa alla stessa, l’eventuale furto della stessa o degli oggetti in essa conservati è  ascrivibile alla negligenza o  disattenzione nel controllo del suo proprietario (Trib. Milano 4342/2012).
Fonte: Se ci rubano la borsa al ristorante possiamo chiedere il risarcimento danni al gestore? (www.StudioCataldi.it)

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