da: Corriere del Veneto:
LA LEGGE
Cani in ristorante, il divieto è assoluto
dove si preparano gli alimenti
VENEZIA Cacciati da pochi ristoranti ma accolti a braccia aperte, con tanto di ciotole, acqua e crocchette da tanti altri, con l’acuto di «Per Bacco» a Padova, che organizza l’happy hour canina; banditi da alcuni ospedali ma trasformati in preziosi collaboratori dei medici nel progetto Pet therapy di molte Pediatrie; costretti a guinzaglio e museruola sul bus ma non al parco. Insomma, dove e come possiamo portarci dietro i nostri piccoli (o grandi) cari? Prima di tutto bisogna distinguere tra pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali) e luoghi pubblici (parchi, spiagge, giardini, uffici comunali o postali). Nel primo caso, i riferimenti sono il Regolamento di polizia veterinaria del 1954, il Regolamento CE del 2004 sull’igiene, il Manuale di corretta prassi operativa della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), la legge 60 del 2006 sull’accesso dei cani-guida dei non vedenti e i regolamenti comunali. «Provvedimenti che si sovrappongono e si contraddicono, mentre gli esercenti chiedono indicazioni certe», denuncia Erminio Alajmo, presidente dell’Appe (l’associazione dei pubblici esercizi).
Che precisa: è sempre vietato l’accesso di cani o altri animali nei locali dove gli alimenti sono preparati e trattati (laboratori di produzione, magazzini, cucine); va sempre garantito l’ingresso ai cani-guida ma in tutti gli altri casi è facoltà dell’esercente accettare gli amici a quattro zampe o meno; se si accoglie un cane, dev’essere munito di guinzaglio e museruola. L’Appe ha predisposto due cartelli con l’effige di un cane e la scritta: «È gradito il mio ingresso » o: «Io non posso entrare ». «Li stiamo distribuendo gratuitamente agli associati, così il cliente è correttamente informato prima di entrare», spiega Alajmo. E nei luoghi pubblici, come funziona? «Anche su questo versante sono state emanate diverse normative, più o meno restrittive — spiega Aldo Costa, responsabile degli ambulatori veterinari dell’Usl 16 di Padova, che ha collaborato alla stesura del regolamento comunale sulla tutela degli animali —. Esiste la legge regionale 17 del 2014, che consente agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, di accedere a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. Ma con l’obbligo di guinzaglio e museruola.
I Comuni possono però delimitare, con cartelli, appositi spazi destinati a loro nell’ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde pubblico. Poi ci sono i regolamenti comunali, che generalmente non vietano l’accesso ma impongono guinzaglio e museruola, e il decreto legislativo 81 del 2005, relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro ». Per esempio in ospedale come a teatro il direttore può bandire i «piccoli cari» perché non è in grado di garantire la sicurezza degli utenti in loro presenza. Gradita invece negli uffici di diverse aziende private perché studi scientifici dimostrano riesca ad aumentare la serenità e la produttività dei padroni. Tutte leggi in vigore anche sui mezzi pubblici, come bus e tram, aperti agli animali purché «in sicurezza». Su treni e navi dipende dal gestore, ma in genere si fa pagare il biglietto e si richiede guinzaglio e museruola per i cani, gabbietta per gatti, furetti, uccellini e conigli. In aereo vige la crudele regola della loro reclusione nella stiva, con i bagagli, a temperatura polare e col rischio che scappino durante carico e scarico.